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Investimenti per messa in sicurezza e realizzazione di ponti e viadotti

lentepubblica.it • 12 Dicembre 2023

messa-sicurezza-realizzazione-ponti-viadottiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una serie di modifiche significative per la sicurezza e la manutenzione dei ponti e viadotti, con particolare attenzione alla messa in sicurezza di quelli esistenti e alla realizzazione di nuovi.


Le nuove disposizioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 6 dicembre 2023, riguardano il Decreto del 21 settembre, che modifica il decreto del 7 maggio 2021 relativo alla ripartizione e all’utilizzo dei fondi destinati all’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104.

Questo nuovo testo rappresenta un passo significativo nell’ottica della sicurezza delle infrastrutture viarie, con un chiaro orientamento a garantire procedure snelle ed efficienti per la certificazione degli investimenti, contribuendo così al miglioramento complessivo della rete stradale nazionale.

Investimenti per messa in sicurezza e realizzazione di ponti e viadotti

Ora, le province e le città metropolitane sono tenute a certificare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi. Questa certificazione avviene attraverso la presentazione di un rendiconto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, basato sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche.

Il Decreto del 21 settembre 2023 fa riferimento anche all’art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che istituisce un fondo specifico per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi. Il finanziamento, pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, viene ripartito tra le province e le città metropolitane sulla base di criteri di valutazione del rischio.

Il Decreto sottolinea l’importanza della tempestiva certificazione degli investimenti, stabilendo scadenze precise. Le province e le città metropolitane devono presentare il rendiconto entro il 31 ottobre successivo all’anno di riferimento. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le risorse corrispondenti saranno versate allo Stato per essere riassegnate nuovamente al fondo.

Il testo completo del decreto

Qui il documento completo.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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